Dopo numerose vicende giudiziarie, il decreto Milleproroghe 2016 convertito in legge inserisce per la prima volta un'interpretazione autentica in merito alla detrazione IVA per i beneficiari dei contributi pubblici a fondo perduto che effettuano attività fuori campo IVA: la detrazione non spetta.
La legge è entrata in vigore il 27 febbraio 2016, quindi resta salva la detrazione dell'IVA assolta anteriormente sugli acquisti effettuata per la realizzazione delle attività finanziate. Nello specifico, la norma viene introdotta dalla legge 21 del 2016, che modifica l'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. Il testo recita:
«2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attivita' formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.»
Per completezza, ecco alcuni approfondimenti e pareri recentemente pubblicati: